Quadro giuridico
Onere sproporzionato e accessibilità: che cosa occorre dichiarare?
L'onere sproporzionato può giustificare la mancata applicazione di alcuni requisiti di accessibilità digitale, ma non può essere presunto. Un'impresa deve documentare quanto le costerebbe l'adeguamento, conservare la propria valutazione e, a seconda della sua situazione, informarne l'autorità competente. Il silenzio non costituisce un'esenzione.

La risposta breve
Per i prodotti e i servizi disciplinati dall'EAA, un onere sproporzionato deve risultare da una valutazione basata sui criteri della direttiva europea 2019/882. La deroga riguarda soltanto i requisiti che comportano tale onere, non necessariamente l'intero servizio. L'operatore conserva gli elementi che giustificano la propria decisione e, salvo l'eccezione prevista per le microimprese, informa l'autorità competente. Non effettuare alcuna valutazione né comunicazione non comporta alcuna esenzione.
Determinare anzitutto se le norme si applicano
La domanda non è «quanto costerebbe adeguarsi?», ma «quali requisiti si applicano alla mia attività?». La direttiva (UE) 2019/882 riguarda categorie specifiche di prodotti e servizi. Comprende, in particolare, i servizi di commercio elettronico destinati ai consumatori, senza per questo assoggettare tutti i siti web privati allo stesso regime. In Francia, occorre leggere queste norme insieme alle disposizioni di recepimento e alle norme del codice del consumo applicabili all’attività in questione.
Il punto di partenza è quindi concreto: quale servizio viene fornito, a chi, da quale operatore e attraverso quale percorso digitale? Un sito che presenta un’impresa, un percorso che consente di concludere un acquisto e un servizio appartenente a un’altra categoria regolamentata non comportano necessariamente gli stessi obblighi. La qualifica dell’impresa non sostituisce questa analisi dell’ambito di applicazione.
I requisiti derivanti dalla direttiva si applicano a decorrere dal 28 giugno 2025, fatte salve le disposizioni transitorie previste dalla normativa. La data di lancio del sito non basta né a dimostrare l’esistenza di un’esenzione né a chiarire quali obblighi si applichino. Prima di invocare un onere sproporzionato, individui i requisiti specifici che il Suo prodotto o servizio dovrebbe soddisfare.
Fonte ufficiale: direttiva (UE) 2019/882, in particolare gli articoli 2, 4 e 31, consultabile su EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0882.
Che cosa significa davvero «onere sproporzionato»
Una spesa elevata non costituisce, di per sé, un onere sproporzionato. L’articolo 14 della direttiva prevede una valutazione: l’operatore esamina se il rispetto di un requisito comporti un onere eccessivo alla luce dei criteri dell’allegato VI. Questa valutazione richiede di confrontare i costi documentati con l’attività interessata e con i benefici attesi per le persone con disabilità.
L’analisi riguarda requisiti specifici. Se una parte del percorso può essere resa accessibile senza un onere sproporzionato, l’eccezione invocata per un’altra parte non esonera dall’intervenire sulla prima. Allo stesso modo, non basta addurre una difficoltà tecnica: occorre indicare quale adeguamento sia stato preso in considerazione, perché risulterebbe problematico e su quali dati si fondi tale valutazione.
L’allegato VI propone, in particolare, questi aspetti da esaminare:
- Il rapporto tra i costi netti per rendere accessibile il prodotto o il servizio e i costi complessivi a esso connessi.
- Il rapporto tra tali costi netti e il fatturato netto dell’operatore.
- I costi e i benefici stimati per l’operatore, confrontati con il beneficio atteso per le persone con disabilità, tenendo conto dell’uso del prodotto o del servizio.
Non si tratta di scegliere il criterio più favorevole e ignorare gli altri. Una conclusione sostenibile illustra le ipotesi adottate, distingue le spese una tantum da quelle ricorrenti e conserva la documentazione necessaria per ricostruire il ragionamento. La direttiva precisa inoltre che un operatore che riceve finanziamenti esterni destinati a migliorare l’accessibilità non può invocare questa eccezione.
Fonte ufficiale: direttiva (UE) 2019/882, articolo 14 e allegato VI, su EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0882.
Costruire una valutazione verificabile
Un fascicolo utile descrive innanzitutto il percorso interessato e il requisito che presenta difficoltà. Collega poi ogni costo dichiarato a un adeguamento identificabile: progettazione, sviluppo, verifica, documentazione o funzionamento. Senza questo collegamento, un preventivo complessivo di riprogettazione non consente di stabilire quale parte riguardi effettivamente l’accessibilità, né se sia stata esaminata una soluzione meno onerosa.
Il confronto deve essere esplicito. Qual è il costo netto stimato dell’adeguamento? Su quali ipotesi si basa? Che peso ha rispetto ai costi complessivi dell’attività e al fatturato netto dell’operatore? Quale beneficio apporterebbe alle persone con disabilità che utilizzano il servizio? L’allegato VI fornisce il quadro per queste domande, senza fissare una soglia automatica oltre la quale l’esenzione sarebbe concessa.
Un inventario dei difetti rilevati può aiutare a definire il lavoro, ma non costituisce una valutazione dell’onere sproporzionato. Una scansione automatizzata, compresa quella proposta da Inclaria, non misura né tutti gli ostacoli incontrati dagli utenti né i costi e i benefici richiesti da questa analisi. Le verifiche manuali e l’esame dei percorsi restano necessari per valutare i problemi e i possibili adeguamenti.
La direttiva richiede di documentare la valutazione e di poterla presentare alle autorità competenti su richiesta. Ne prevede inoltre il riesame quando il servizio interessato viene modificato, quando un’autorità lo richiede e, per un servizio, secondo la periodicità stabilita dal suo articolo 14. Un fascicolo non è quindi una giustificazione redatta una volta per tutte: le sue ipotesi devono rimanere legate al servizio effettivamente fornito.
Fonte ufficiale: direttiva (UE) 2019/882, articolo 14 e allegato VI, su EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0882.
Informare l'autorità competente, senza inventare esenzioni
L'articolo 14 della direttiva distingue la valutazione, la sua conservazione e l'informazione alle autorità. Quando un operatore invoca l'onere sproporzionato, deve, salvo l'eccezione prevista per le microimprese, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui immette il prodotto sul mercato o fornisce il servizio. Conservare un'analisi in un fascicolo interno non sostituisce tale comunicazione quando è richiesta.
Per un'attività soggetta al controllo della DGCCRF, la ricerca «dichiarazione DGCCRF» pone una domanda pertinente, ma non deve indurre a presumere che esista un modulo unico valido per tutte le attività. L'autorità da informare e le modalità da seguire dipendono dal prodotto o dal servizio e dalle disposizioni francesi applicabili. Prima di qualsiasi invio, verifichi l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti del Code de la consommation e le indicazioni pubblicate dall'autorità competente.
Le informazioni trasmesse devono essere coerenti con la valutazione conservata: identificazione del prodotto o del servizio, requisiti ai quali si applica l'eccezione, motivi della decisione ed elementi che consentano di comprendere l'onere invocato. Presentare un'esenzione generale quando l'analisi riguarda soltanto un requisito specifico indebolirebbe la procedura. Informare l'autorità non equivale neppure a ottenere un'autorizzazione implicita, né garantisce che la valutazione sarà accettata in caso di controllo.
Il silenzio non assolve nessuno di questi adempimenti. Senza una valutazione documentata, non esiste una base verificabile per invocare l'eccezione; senza aver informato l'autorità quando ciò è richiesto, l'operatore non adempie a questo obbligo distinto. Il riferimento europeo è l'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/882: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0882.
Microimpresa: un'esenzione distinta, non uno status da presumere
La direttiva definisce la microimpresa mediante due condizioni cumulative: occupare meno di 10 persone e avere un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Queste soglie derivano dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/882; non coincidono semplicemente con l'uso francese del termine «microimpresa» per indicare un regime fiscale o previdenziale.
La distinzione ha conseguenze concrete. L'articolo 4 prevede che le microimprese che forniscono servizi siano esentate dai requisiti di accessibilità della direttiva relativi a tali servizi e dagli obblighi connessi al loro rispetto. Questo regime non equivale al riconoscimento, caso per caso, di un onere sproporzionato. Occorre innanzitutto verificare che l'entità soddisfi la definizione europea e che l'attività in questione consista effettivamente nella fornitura di servizi contemplati dalla direttiva.
Per i prodotti, non estenda automaticamente questa esenzione prevista per i servizi. La direttiva contiene disposizioni specifiche per le microimprese nell'ambito della valutazione di un onere sproporzionato, in particolare riguardo alle informazioni da fornire alle autorità e alla documentazione giustificativa che può essere richiesta. L'assenza dell'obbligo di informare previsto in questo ambito non significa che ogni requisito venga meno o che non possa essere richiesta alcuna spiegazione.
Un'impresa che non soddisfa i criteri europei non diventa esente perché si definisce piccola, indipendente o in fase di avvio. Viceversa, sarebbe inesatto chiedere a una microimpresa che fornisce un servizio di dimostrare un onere sproporzionato per beneficiare dell'esenzione relativa ai servizi prevista dall'articolo 4. Fonti ufficiali: direttiva (UE) 2019/882, articoli 3, 4 e 14: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0882.
Non confondere l’Atto europeo sull’accessibilità con la deroga RGAA
In Francia, «deroga RGAA per onere sproporzionato» ed eccezione prevista dall’Atto europeo sull’accessibilità possono riferirsi a procedure diverse. La disciplina francese sull’accessibilità dei servizi di comunicazione online rivolti al pubblico, fondata in particolare sull’articolo 47 della loi du 11 février 2005, prevede obblighi di dichiarazione di accessibilità per gli organismi che rientrano nel suo ambito di applicazione. Tale dichiarazione descrive lo stato di accessibilità di un servizio digitale secondo le norme a esso applicabili.
La dichiarazione di accessibilità non costituisce, di per sé, una notifica di onere sproporzionato ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2019/882. Indicare una deroga in una dichiarazione RGAA non basta quindi a dimostrare che siano stati assolti gli obblighi relativi a un servizio di commercio elettronico. Viceversa, informare un’autorità ai sensi dell’Atto europeo sull’accessibilità non sostituisce una dichiarazione di accessibilità quando questa è richiesta da un’altra normativa.
Il metodo consiste nel tenere separate le due questioni: quale normativa impone un obbligo all’ente e al servizio, e quale eccezione prevede quella stessa normativa? Questa distinzione evita di riportare in un documento relativo a una disciplina una giustificazione elaborata per un’altra. Aiuta inoltre a formulare una posizione comprensibile per i team tecnici: requisiti interessati, ostacoli riscontrati, adeguamenti possibili e decisioni motivate.
Fonti ufficiali: articolo 47 della loi du 11 février 2005 su Légifrance: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006682279 ; direttiva (UE) 2019/882, articolo 14: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0882. Per un caso concreto, soprattutto quando un servizio è soggetto a più discipline, faccia verificare l’ambito di applicazione e la procedura da un avvocato. Questo contenuto è informativo e non costituisce un parere legale.
Domande frequenti
Un'impresa può invocare l'onere sproporzionato senza una valutazione scritta?
No. L'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/882 prevede una valutazione documentata basata sui criteri dell'allegato VI. Affermare che gli interventi costerebbero troppo, senza documentarne i costi e il rapporto con l'attività, non dimostra che la deroga sia applicabile.
È sempre necessario trasmettere una dichiarazione alla DGCCRF?
La direttiva impone, in linea di principio, di informare le autorità competenti quando un operatore invoca l'onere sproporzionato, con un'eccezione prevista per le microimprese. L'autorità destinataria e la procedura francese applicabile devono essere verificate in base al prodotto o al servizio interessato; non si deve presumere che un unico modulo copra tutti i casi.
Il regime francese della microimpresa esonera dagli obblighi di accessibilità?
Non da solo. La direttiva (UE) 2019/882 adotta una propria definizione di microimpresa e prevede un'esenzione specifica per le microimprese che forniscono servizi contemplati dalla direttiva.
Una dichiarazione di accessibilità RGAA è sufficiente per dichiarare un onere sproporzionato?
No. La dichiarazione di accessibilità e la comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2019/882 appartengono a quadri normativi distinti. Occorre individuare gli obblighi applicabili prima di stabilire quali documenti produrre.
Una verifica automatizzata dimostra che un onere è sproporzionato?
No. Può contribuire a individuare alcune carenze, ma non verifica l'intera accessibilità di un servizio né fornisce la valutazione economica prevista dall'allegato VI della direttiva. Per esaminare la questione sono necessarie verifiche manuali e costi documentati.
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