Quadro giuridico
Dichiarazione di accessibilità in Italia: quali aziende hanno l’obbligo?
Un’azienda italiana è obbligata a pubblicare una dichiarazione di accessibilità sul proprio sito? La risposta dipende dalla normativa applicabile: la procedura dell’AgID e gli obblighi derivanti dall’European Accessibility Act sono distinti. In entrambi i casi, pubblicare un testo non basta se il contenuto non rispecchia il servizio offerto.

Numeri, metodologia e condizioni di ripresa: vedi i dati citabili →
La risposta breve
Non tutte le aziende italiane sono tenute a pubblicare la stessa «dichiarazione di accessibilità». Per stabilire che cosa pubblicare, occorre distinguere la dichiarazione prevista dalla Legge 4/2004 dalle informazioni sull'accessibilità richieste per determinati prodotti e servizi dal Decreto legislativo 82/2022, che recepisce l'EAA. L'ambito di applicazione per l'azienda, la natura del servizio e la normativa pertinente determinano la forma e il contenuto della pubblicazione.
Due quadri giuridici da non confondere
L’espressione italiana «dichiarazione di accessibilità» indica, tra l’altro, una dichiarazione disciplinata dalla Legge 4/2004, detta «Legge Stanca», e dalle modalità pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, o AgID. Questo quadro non va considerato un semplice sinonimo degli obblighi introdotti dall’European Accessibility Act. Una ricerca sull’accessibilità dei siti aziendali può condurre a entrambi gli insiemi di norme, sebbene rispondano a questioni diverse.
La direttiva (UE) 2019/882, nota come European Accessibility Act, è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo 82/2022. Riguarda categorie definite di prodotti e servizi messi a disposizione dei consumatori. Per i servizi che rientrano nel suo ambito, l’allegato V prevede informazioni che consentano di valutare in che modo il servizio soddisfi i requisiti di accessibilità applicabili. Tali informazioni figurano nelle condizioni generali o in un documento equivalente, in forma accessibile.
Sarebbe quindi fuorviante affermare che un’azienda rispetta l’European Accessibility Act non appena pubblica una dichiarazione nel formato AgID. Anche l’affermazione opposta sarebbe poco solida: una pagina redatta per spiegare l’accessibilità di un servizio che rientra nel suo ambito non sostituisce automaticamente una dichiarazione richiesta da un’altra normativa. Occorre individuare separatamente ciascun obbligo prima di scegliere un modello di documento.
- Legge 4/2004: verificare se l’organizzazione rientra nel suo ambito di applicazione e, in caso affermativo, quali modalità di dichiarazione le si applicano.
- Decreto legislativo 82/2022: verificare se l’azienda fornisce un prodotto o un servizio appartenente alle categorie interessate.
- Per ciascuna normativa applicabile: distinguere l’obbligo di rendere accessibile il servizio dall’obbligo di pubblicare informazioni sulla sua accessibilità.
Quali imprese devono esaminare l’Atto europeo sull’accessibilità?
Il primo criterio non è né il settore di attività dichiarato dall’impresa né la presenza di un sito web. È la natura del prodotto o del servizio offerto. Tra i servizi contemplati dalla direttiva (UE) 2019/882 figurano, in particolare, alcuni servizi bancari rivolti ai consumatori, i libri elettronici e i relativi programmi di lettura, nonché i servizi di commercio elettronico. Il Decreto legislativo 82/2022 ne disciplina l’attuazione nell’ordinamento italiano.
Per il commercio elettronico, la questione non si limita a una pagina che presenta l’impresa. Riguarda un servizio fornito a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore, allo scopo di concludere un contratto di consumo. Un percorso di acquisto può quindi richiedere un’analisi diversa da quella di un sito puramente informativo. La qualificazione dipende dal servizio effettivamente offerto, non dal nome attribuito al sito.
Le microimprese che forniscono servizi beneficiano di un’esenzione prevista dalla direttiva. Questo non significa che ogni piccola impresa sia automaticamente esente: occorre verificare la definizione legale di microimpresa e la natura dell’attività interessata. Anche i meccanismi relativi alla modifica sostanziale del servizio o all’onere sproporzionato richiedono una valutazione secondo i criteri previsti dalla normativa; una semplice indicazione sul sito non basta a dimostrarne la sussistenza.
I requisiti applicabili ai servizi contemplati entrano in vigore il 28 giugno 2025, fatte salve le disposizioni transitorie previste dalla normativa. La sola data non risolve né la qualificazione del servizio, né la situazione di un contratto esistente, né quella di un dispositivo già in uso. Per un caso concreto, resta necessario consultare il Decreto legislativo 82/2022 e le sue disposizioni transitorie.
Il punto di partenza corretto per un’impresa
Descriva il servizio dal punto di vista del consumatore: che cosa può fare, quando viene concluso un contratto e quali interfacce intervengono. Confronti poi questo percorso con le categorie previste dalla normativa. Questo approccio evita di dedurre un obbligo di pubblicazione dal solo fatto che un’impresa possieda un dominio web, o di escludere la questione perché il servizio viene fornito anche fuori rete.
Quando entra in gioco la procedura AgID?
L’AgID, l’autorità italiana competente per il digitale, pubblica indicazioni e modalità relative alla «dichiarazione di accessibilità» nell’ambito della Legge 4/2004. Per un’azienda privata, occorre stabilire se sia effettivamente soggetta a tale disciplina. Non basta copiare la dichiarazione di un altro sito né presumere che l’entrata in vigore dell’Atto europeo sull’accessibilità estenda la procedura AgID a tutte le aziende.
L’ambito di applicazione della dichiarazione AgID va verificato nella Legge 4/2004 e nelle istruzioni ufficiali relative alla categoria dell’organizzazione. Questa verifica è particolarmente necessaria prima di formulare qualsiasi affermazione su un ente pubblico: la disciplina che lo riguarda non si può dedurre da quella applicabile a un’azienda privata. Il presente articolo non presenta quindi la procedura AgID come un adempimento universale per i siti italiani.
Se l’organizzazione è soggetta a questa procedura, deve utilizzare le modalità e le sezioni previste, anziché un testo libero denominato «dichiarazione». Una dichiarazione relativa a un determinato sito deve descrivere quel sito e il suo stato effettivo. Non costituisce una valutazione generale di tutte le applicazioni, i domini o i servizi di un gruppo, a meno che il suo ambito non li comprenda effettivamente.
Se l’organizzazione non è soggetta a questa procedura, deve comunque esaminare il Decreto legislativo 82/2022. Un servizio può essere soggetto ai requisiti derivanti dall’Atto europeo sull’accessibilità senza che la risposta appropriata sia presentare una dichiarazione AgID. Questa distinzione è decisiva per scegliere la forma di pubblicazione corretta.
Che cosa devono indicare le informazioni pubblicate su un servizio rientrante nell’ambito di applicazione?
L’allegato V della direttiva (UE) 2019/882 parte dal servizio, non da una dichiarazione generica di conformità. Il prestatore deve fornire informazioni accessibili che descrivano il servizio e il suo funzionamento, quindi spiegare come sono soddisfatti i requisiti di accessibilità applicabili. Il testo richiede inoltre informazioni che dimostrino come la fornitura e il monitoraggio del servizio consentano di mantenere tale conformità. Per applicare questi requisiti a una situazione specifica, occorre consultare la normativa italiana di recepimento.
Una formula come «sito conforme alle norme sull’accessibilità» lascia aperte diverse domande. A quale servizio si riferisce? Sono compresi la creazione di un account, la consultazione di un catalogo e la conclusione del contratto? Quali canali sono interessati? Un’informazione utile definisce un ambito comprensibile e descrive le modalità di accesso senza attribuire al servizio caratteristiche che non sono state verificate.
- Descrivere il servizio interessato e i passaggi necessari per utilizzarlo.
- Spiegare le caratteristiche di accessibilità pertinenti a tali passaggi con un linguaggio comprensibile.
- Indicare come l’azienda valuta e monitora l’accessibilità del servizio.
- Mantenere le informazioni coerenti con le interfacce e i percorsi effettivamente offerti.
Anche la forma conta. Secondo l’allegato V, le informazioni figurano nelle condizioni generali o in un documento equivalente e sono rese disponibili in formati accessibili. Una pagina isolata, difficile da trovare o da consultare, non risolve il problema per il solo fatto di esistere. Il canale scelto deve consentire alle persone interessate di accedere alle informazioni sul servizio che desiderano utilizzare.
Questo contenuto non va confuso con una certificazione. Non basta citare le WCAG, annunciare l’intenzione di apportare correzioni o aggiungere un recapito. Ciascuno di questi elementi può essere utile, ma nessuno sostituisce una descrizione accurata del servizio, dei requisiti a esso applicabili e delle modalità con cui viene monitorato il loro rispetto.
Perché la pubblicazione impegna anche nel merito
L’errore più facile da commettere è trattare la dichiarazione di accessibilità come un documento definitivo al momento della pubblicazione. Il suo contenuto riguarda però un servizio che può cambiare: navigazione, moduli, autenticazione, pagamento o assistenza. Se l’interfaccia si evolve e le informazioni pubblicate restano invariate, la discrepanza diventa essa stessa un problema di affidabilità.
Un’analisi automatizzata può aiutare a individuare difetti verificabili nelle pagine e a seguirne l’evoluzione. Da sola, però, non consente di attestare l’accessibilità di un intero percorso né di definire tutti gli obblighi giuridici dell’azienda. I test manuali, in particolare con le tecnologie assistive e nelle fasi effettivamente utilizzate dai consumatori, restano necessari per esaminare ciò che una scansione non può accertare.
Lo studio Inclaria 2026 mostra perché un’affermazione generale debba essere confrontata con i percorsi reali: il 94,5 % dei 55 siti analizzati nel campione francese del commercio elettronico presentava almeno una non conformità critica o grave. Il risultato riguarda siti francesi selezionati per lo studio. Non misura né il mercato italiano né la quota di aziende soggette al Decreto legislativo 82/2022.
Una pubblicazione credibile distingue ciò che è stato verificato da ciò che resta da esaminare. Evita garanzie assolute quando sono noti dei limiti, collega i rilievi a pagine o funzioni precise e prevede una modalità per affrontare le difficoltà segnalate. Questa disciplina tutela innanzitutto le persone che utilizzano il servizio: hanno bisogno di informazioni utilizzabili, non di una promessa di facciata.
Un metodo per pubblicare senza perdere traccia delle verifiche
Inizi con una breve mappatura dei servizi, delle interfacce e delle norme potenzialmente applicabili. Per ogni servizio, conservi la motivazione della sua inclusione o esclusione dall’ambito esaminato. Questa traccia facilita la revisione della qualificazione giuridica senza lasciare a un solo sviluppatore il compito di risolvere una questione di diritto.
Esamini poi i percorsi necessari per utilizzare il servizio. Affianchi ai controlli automatizzati le verifiche manuali, quindi registri i problemi riscontrati, la loro portata e le correzioni previste. Il documento destinato al pubblico deve rimanere leggibile; le prove tecniche dettagliate possono essere conservate nella documentazione interna. L’obiettivo è poter ricondurre ogni affermazione pubblicata a una verifica identificabile.
Rediga infine il contenuto secondo la procedura appropriata. Se la procedura dell’AgID si applica all’organizzazione, ne segua le modalità ufficiali. Se un servizio rientra nell’ambito del Decreto legislativo 82/2022, prepari le informazioni richieste su tale servizio nelle condizioni generali o in un documento equivalente accessibile. Quando si applicano più obblighi, li affronti ciascuno esplicitamente, anziché presentare un unico documento come risposta automatica a tutte le norme.
Preveda una revisione a ogni modifica significativa del servizio o dei suoi percorsi di utilizzo. La persona responsabile del contenuto pubblico deve poter sapere che cosa è stato modificato, che cosa è stato sottoposto a una nuova verifica e se una formulazione debba essere corretta. Questa organizzazione rende la pubblicazione un’informazione mantenuta aggiornata, senza presumere che un controllo occasionale risolva in modo duraturo le questioni di accessibilità.
Questo contenuto ha finalità informative e non costituisce un parere legale. Per determinare gli obblighi di un’azienda, in particolare l’eventuale assoggettamento alla procedura AgID o l’applicazione di un’eccezione, faccia esaminare il caso concreto da un avvocato competente in diritto italiano.
Domande frequenti
Tutte le aziende italiane devono pubblicare una dichiarazione di accessibilità AgID?
No: occorre prima verificare se l’organizzazione rientra nell’ambito di applicazione della Legge 4/2004 e quali modalità di dichiarazione si applicano. L’European Accessibility Act non rende, da solo, la procedura AgID un adempimento universale per le aziende.
Un sito di commercio elettronico deve pubblicare informazioni sulla propria accessibilità?
Un servizio di commercio elettronico che rientra nell’ambito di applicazione del Decreto legislativo 82/2022 deve esaminare i requisiti di accessibilità e le informazioni da fornire sul servizio. L’allegato V della direttiva (UE) 2019/882 prevede che tali informazioni figurino nelle condizioni generali o in un documento equivalente, in forma accessibile. La qualificazione del servizio e le eventuali eccezioni devono essere verificate caso per caso.
La pubblicazione di una dichiarazione è sufficiente a rendere conforme un sito?
No. La pubblicazione di un testo non elimina gli ostacoli presenti in un modulo, nella navigazione o nel percorso di acquisto. Il contenuto della dichiarazione deve rispecchiare lo stato effettivo del servizio ed essere rivisto quando questo cambia.
Una scansione automatica può dimostrare la conformità di un servizio?
No. Può rilevare alcuni problemi verificabili automaticamente, ma non copre tutti i requisiti né l’esperienza complessiva delle persone che utilizzano il servizio. Restano necessarie verifiche manuali.
Dove si possono verificare le norme applicabili in Italia?
Il punto di partenza è la Legge 4/2004 e la documentazione ufficiale dell’AgID relativa alla «dichiarazione di accessibilità», nonché il Decreto legislativo 82/2022, che recepisce in Italia l’European Accessibility Act. La direttiva (UE) 2019/882, in particolare il suo allegato V, chiarisce quali informazioni sono previste per i servizi interessati. Un avvocato può valutare l’applicazione di queste norme a una specifica azienda.
Inizia con una scansione gratuita
Ottieni in pochi secondi il tuo punteggio di accessibilità, i problemi prioritari e la dichiarazione mancante.
Scansiona il mio sito